Lodo arbitrale di Ancona – Competenza del collegio arbitrale a decidere della risoluzione di un contratto di locazione stipulato dalla fallita pur in presenza di azione revocatoria fallimentare dello stesso promossa dalla curatela.
Lodo arbitrale di Ancona, 17 maggio 2023 (data della pronuncia) - Pres. Simona Mengarelli, Arbitri Renato Cola e Ubaldon Perfetti.
Contratto di locazione ad uso commerciale - Clausola compromissoria in esso contenuta - Fallimento della società locatrice – Azione revocatoria promossa dalla curatela avanti al tribunale fallimentare - Procedimento contestualmente instaurato dalla stessa avanti ad un collegio arbitrale – Istanza di risoluzione per inadempimento di quel contratto – Procedibilità di detto giudizio – Fondamento.
Pur in pendenza di un'azione revocatoria promossa dal Fallimento nell'interesse della massa di un contratto di locazione ad uso commerciale di cui la società fallita sia stata parte locatrice, azione di competenza esclusiva del tribunale fallimentare e come tale non arbitrabile, si deve ritenere che risulti procedibile il procedimento parimenti instaurato, facendo salvi gli effetti dell'azione ex art. 66 L.F., in rappresentanza della fallita dallo stesso Fallimento avanti ad un collegio arbitrale, come costituito ai sensi di una clausola compromissoria contenuta in quel contratto, che sia volto al riconoscimento della risoluzione ex tunc dello stesso per inadempimento da parte della conduttrice, ciò in quanto la pendenza dell'azione revocatoria non costituisce questione che per legge (e quindi obbligatoriamente) debba decidersi con efficacia di giudicato prima della pronuncia oggetto del giudizio arbitrale stante che l'art. 819 ter, primo comma, c.p.c. prevede che “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”, né comporta che il giudizio arbitrale non possa essere subito deciso e debba quantomeno necessariamente sospendersi ai sensi dell'art. 819 bis, primo comma, punto 2, c.p.c. in attesa della decisione del tribunale fallimentare dal momento che il riscontro dell'efficacia di quel contratto per poterne riscontrare l'avvenuta risoluzione non costituisce presupposto che imponga la necessaria preveniva definizione dell'azione revocatoria, in quanto il collegio arbitrale può ai sensi dell'art. 819, comma 1, c.p.c. decidere dell'esistenza di quel presupposto in via incidentale e senza efficacia di giudicato, nel mentre il predetto punto 2 richiede a fini sospensivi che sorga “questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato”. Ad abundantiam occorre rilevare che la clausola compromissoria ha natura di contratto autonomo ed effetti processuali che sopravvivono all'inefficacia del contratto che la contiene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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