Tribunale di Reggio Emilia – Credito azionato dal curatore sulla base di un contratto concluso dal fallito allorché ancora in bonis: piena efficacia nei confronti dello stesso curatore della clausola compromissoria contenuta in quell'accordo.
Tribunale di Reggio Emilia, 27 gennaio 2021 - Giudice Gianluigi Morlini.
Fallimento – Contratto concluso dal fallito allorché ancora in bonis – Credito conseguentemente azionato dal curatore – Clausola arbitrale contenuta in quell'accordo – Sanzione dello scioglimento ex art. 78 L.F. - Esclusione – Continuità di funzionamento del meccanismo negoziale – Opponibilità di quella clausola - Fondamento.
Contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria – Stipula anteriore al fallimento di una delle parti – Curatore - Richiesta di scioglimento ex art. 72 L.F. di quel contratto – Procedimento arbitrale pendente – Improseguibilità ex art. 83 bis L.F. - Ipotesi contraria - Subentro del curatore nelle situazioni giuridiche attive – Perdurare dell'efficacia di quella clausola.
Allorquando il curatore aziona, sulla base di un contratto concluso dal fallito allorché si trovava ancora in bonis, un credito da considerarsi per tale ragione già presente nel patrimonio di quello all’atto del fallimento, egli agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori facendo valere un'utilità derivante dall'esecuzione di quel contratto; ne consegue che, laddove lo stesso contenga una clausola arbitrale, vi è la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata in quel contesto, che risulta pertanto opponibile al curatore, né questi può invocare la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, atteso che questa non si estende alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere esercitate dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito. Deve infatti escludersi che nel caso di convenzione contenente clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dalla L. Fall. art. 78, e ciò in quanto il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse anche di terzi, vale a dire delle altre parti richiedenti l’arbitrato.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il disposto dell’articolo 83 bis L.F., secondo il quale se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della sezione IV del Titolo II, Capo III, L.F. il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito, non può far propendere nel senso che il mandato conferito agli arbitri sia soggetto in ogni caso alla sanzione dello scioglimento, posto che detta norma rafforza la conclusione opposta; ciò in quanto afferma la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa, cioè quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell’articolo 72 L.F., ragion per cui deve desumersi che nelle altre ipotesi, e cioè nel caso di subentro da parte del curatore nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente quella clausola, quella stessa conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole di un contratto di cui pure chieda l'adempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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