Corte di Cassazione (8123/2020) – In caso di cumulo di cause scindibili il fallimento della parte di una di queste non spiega effetto nei confronti delle altre onde il processo prosegue per la parte che le riguarda.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 26/05/2020 - 11:21Corte di Cassazione, Sez. III civ., 23 aprile 2020, n. 8123 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Francesca Fiecconi.
Opposizione a decreto ingiuntivo - Procedimento instaurato dal debitore ingiunto e dai suoi fideiussori – Cause da considerarsi scindibili – Deduzioni difformi - Fallimento del debitore principale – Interruzione del processo solo nei suoi confronti – Prosecuzione nei confronti dei litisconsorti – Non necessità della riassunzione da parte di questi.