Corte di Cassazione (8123/2020) – In caso di cumulo di cause scindibili il fallimento della parte di una di queste non spiega effetto nei confronti delle altre onde il processo prosegue per la parte che le riguarda.

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Data di riferimento: 
23/04/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 23 aprile 2020, n. 8123 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Francesca Fiecconi.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Procedimento instaurato dal debitore ingiunto e dai suoi fideiussori – Cause da considerarsi scindibili – Deduzioni difformi - Fallimento del debitore principale – Interruzione del processo solo nei suoi confronti – Prosecuzione nei confronti dei litisconsorti – Non necessità della riassunzione da parte di questi.

In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23594.pdf

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