Corte di Cassazione (2902/2016) Improcedibilità in sede ordinaria dell’azione di simulazione e dell’azione revocatoria nei confronti del socio fallito che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una S.r.l.
Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 2016, n. 2902. Est. Didone.
Fideiussione prestata dal socio di una società a responsabilità limitata in favore della stessa società con esonero del creditore dall'osservanza dell'art. 1956 c.c. - Aggravamento del rischio – Presupposti.
Citazione in giudizio di più soggetti solidalmente obbligati - - Fallimento di uno dei coobbligati - Sopravvenienza – Conseguenze inerenti la procedibilità del giudizio.
Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione). (massima ufficiale)
L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria. (massima ufficiale)