Art. 43. - Rapporti processuali., liquidazione giudiziale

Corte di Cassazione (18285/2024) – In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile l'interruzione del processo è automatica ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui viene dichiarata dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2024, n. 18285 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento di una delle parti interessate ad un giudizio civile - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione – Decorrenza dalla pronuncia del giudice in udienza o dalla notificazione di detto provvedimento – Fondamento.

Data di riferimento: 
04/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]