Corte di Cassazione (21127/2021) – Fallimento : la morte del curatore nel corso di un giudizio di cassazione non comporta l'interruzione del processo, né incide sul mandato dallo stesso conferito al difensore.
Corte di Cassazione, Sez. V civ., tributaria, 22 luglio 2021, n. 21127 – Pres. Enrico Manzon, Rel. Salvo Leuzzi.
Fallimento – Giudizio di cassazione pendente – Morte del curatore che ha proposto il ricorso – Effetti – Interruzione del processo – Incidenza sul mandato conferito al difensore – Esclusione – Sostituzione del deceduto ad opera della procedura.
Il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza conferita direttamente da una disposizione di legge, sicché la morte del curatore, nelle more della notifica di un ricorso per cassazione dallo stesso proposto non può incidere sui mandati in precedenza da lui conferiti al difensore, in quanto la procedura concorsuale ha una soggettività giuridica ben distinta da quella propria del soggetto incaricato di gestirla; inoltre quell'evento non è nemmeno idoneo a rappresentare causa di interruzione del processo stante che ne è parte non è la persona fisica del curatore ma il fallimento che ha la possibilità di sostituire immediatamente il deceduto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/25838/crisieinsolvenza?Effetti-della-morte-del-curatore-sul-giudizio-pendente