Corte di Cassazione (16749/2021) - L'apertura del fallimento determina l'interruzione dei processi in corso, ma non del giudizio di legittimità che risulti tempestivamente regolarmente intrapreso.

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Data di riferimento: 
14/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 14 giugno 2021, n. 16749 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Salvatore Leuzzi.

Dichiarazione di fallimento – Interruzione dei processi in corso - Giudizio di legittimità anteriormente tempestivamente intrapreso – Interruzione – Esclusione.

L'intervenuta modifica dell'art. 43 L. fall. per effetto dell'art. 41 del D.Lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo. (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-14-giugno-2021-n-16749-pres-bisogni-est-leuzzi

 

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 15 Novembre 2017, n. 27143 https://www.unijuris.it/node/3976].

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: