Corte di Cassazione (26392/2021) – Il fallito non ha diritto di impugnare in autonomia dal curatore una sentenza e, soprattutto, i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
29/09/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 settembre 2021, n. 26392 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Fallito -  Attività processuali - Svolgimento – Possibilità entro certi limiti del solo intervento adesivo dipendente - Diritto di impugnazione in autonomia di una sentenza - Esclusione.

Il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento di cui all'art. 43, comma 2, L. Fall., cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia rispetto al curatore (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha precisato che, vieppiù, l'iniziativa processuale come assunta in autonomia dal fallito risultava inammissibile in quanto in quel caso il giudizio penale nei suoi confronti era già pendente ed in quanto era volta essenzialmente ad impugnare i provvedimenti, aventi efficacia meramente endoconcorsuale, adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-settembre-2021-n-26392-pres-bisogni-est-vella

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26060/CrisiImpresa?Il-fallito-pu%26%23242%3B-impugnare-i-provvedimenti-adottati-dal-giudice-delegato-in-sede-di-formazione-dello-stato-passivo%3F#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 gennaio 2020, n. 1197 https://www.unijuris.it/node/5195].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: