Corte di Cassazione (12890/2020) – Fallimento di una delle parti del processo ed interruzione di diritto dello stesso: comunicazione fatta via PEC dal curatore e decorrenza del termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
26/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 giugno 2020, n. 12890 – Pres. Uliana Armano, Rel. Emilio Iannello.

Processo in corso – Intervenuto fallimento di una delle parti - Interruzione di diritto - Comunicazione del curatore alle altre parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione - Requisiti necessari.

 

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24143.pdf

[cfr. sulla problematica interessata alla causa in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650 https://www.unijuris.it/node/1837; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2658 https://www.unijuris.it/node/4573; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165 https://www.unijuris.it/node/3142 e Cassazione civile, sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21375 https://www.unijuris.it/node/3721]

[si sottolinea che la Corte ha incidentalmente rilevato che la questione relativa al momento dal quale decorre il termine per la riassunzione di un processo, laddove interrotto a seguito di intervenuta apertura della liquidazione giudiziale (già dichiarazione di fallimento) di una delle parti, già in passato ed attualmente di frequente prospettazione nella pratica, è destinata a perdere rilievo con l'entrata in vigore, il prossimo 15/8/2020, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», il cui art. 143, comma 3, secondo inciso, dispone che «il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: