Corte di Cassazione (22047/2020) - Interruzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell'opponente: diritto e onere di questi alla riassunzione di quel giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 ottobre 2020, n. 22047 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Inopponibilità alla massa di quel decreto - Interruzione del giudizio – Riassunzione da parte del fallito – Ammissibilità – Interesse a che tale decreto non diventi definitivo – Rischio - Utilizzabilità nei suoi confronti a procedura fallimentare conclusa .
In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito). (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24494.pdf
[cfr. in questa rivista : Cassazione civile, Sez. I , 31.01.2014, n. 2112 https://www.unijuris.it/node/2186; Cassazione civile, Sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25191 https://www.unijuris.it/node/4184 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 03 settembre 2018 n. 21583 https://www.unijuris.it/node/4499]