Corte di Cassazione (21961/2020) – Momento da cui decorre il termine per la riassunzione di un processo in caso di fallimento di una delle parti: questione rimessa al Primo Presidente per l'eventuale deferimento alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2020, n. 21961 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Dichiarazione di fallimento della parte costituita – Interruzione automatica del processo ex art. 43 L. Fall. - Termine per la riassunzione per la controparte - Decorrenza - Questione di massima di particolare importanza – Giurisprudenza non uniforme – Rimessione al Primo Presidente – Eventuale deferimento della problematica alle Sezioni Unite.
La Prima sezione civile ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le questioni di massima di particolare importanza, se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorché assistita da altro difensore. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24389.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 https://www.unijuris.it/node/5639 ,Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650 https://www.unijuris.it/no de/1837; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165 https://www.unijuris.it/node/3142; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2658 https://www.unijuris.it/node/4573; Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 14 giugno 2019, n. 15996 https://www.unijuris.it/node/4732 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 giugno 2020, n. 12890 https://www.unijuris.it/node/5289]
[con riferimento alla specifica questione, da deferirsi all'esame delle Sezioni Unite, la Corte ha sottolineato come, sul punto, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) all'art. 143, comma 3, dopo aver disposto che l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo, abbia stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice].