Corte di Cassazione (34785/2024) – Interruzione di un processo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti: decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. III, 28 dicembre 2024, n. 34785 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Paolo Porreca.
Processo in corso – Avvenuta messa in l.c.a. di una delle parti – Interruzione automatica – Riassunzione o prosecuzione del giudizio – Momento dal quale decorre il termine per la riassunzione – Avvenuta conoscenza – Modalità in cui può aver luogo.
In caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l'interruzione del processo è automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83 del T.U.B., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al commissario liquidatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. (Massima Ufficiale)
[in trema di improseguibilità per legge dell'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa https://www.unijuris.it/node/4776].