Corte di Cassazione (26520/2020) – Fallimento e iniziative del curatore nel caso in cui un'azione revocatoria nei confronti del debitore risulti pendente: effetti che conseguono ad un'eventuale successiva inerzia da parte dello stesso.

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Data di riferimento: 
20/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 novembre 2020, n. 26520 – Pres. Rel. Danilo Sestini.

Revocatoria ordinaria promossa da un creditore – Interesse a far riconoscere l'inopponibilità nei suoi confronti di un atto dispositivo - Pendenza del relativo giudizio - Sopravvenuto fallimento del debitore - Subentro del curatore o proposizione di un'analoga azione – Prevalere dell'interesse della procedura fallimentare – Improcedibilità dell'azione dell'attore originario – Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio – Sopravvenire - Creditore originario rimasto in causa – Interesse alla domanda - Riacquisto di attualità – Possibilità di coltivare quell'azione.

Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24755.pdf

[il suesposto principio trova in alcuni precedenti il suo fondamento e ne costituisce il completamento (cfr. in questa rivista: Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008 n. 29420 https://www.unijuris.it/node/1261 e  Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2017, n. 29112https://www.unijuris.it/node/4025); ciò in quanto il combinato disposto delle precedenti decisioni aveva bensì postulato il prevalere dell'interesse del curatore (che fosse subentrato, a seguito dell'intervenuto fallimento del debitore convenuto, in un giudizio pendente come già promosso individualmente da un creditore mediante esperimento di un'azione revocatoria ex art. 2901c.c. al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione da quello stesso debitore posto in essere, ovvero che, avesse proposto, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F., un'azione analoga con riguardo a quel medesimo atto di disposizione) su quello dell'attore originario, la cui domanda giudiziale diveniva a quel punto per tali ragioni improcedibile e, pur tuttavia, aveva anche riconosciuto il permanere di un interesse quantomeno soltanto ipotetico e residuale dello stesso creditore, e quindi la non improcedibilità della di lui azione, laddove il curatore non avesse manifestato la volontà di subentrare in quel giudizio, ma, a seguito di tali decisioni,  era comunque rimasta inesplorata la questione, che la Suprema Corte ha ora risolta, se l'interesse del creditore individuale alla revocatoria potesse o meno riacquistare attualità e tutela giuridica nel caso in cui il fallimento, già surrogatosi nella revocatoria, avesse manifestato successivamente disinteresse a coltivarla, stante che l'interesse ad agire avrebbe dovuto rimanere attuale e concreto fino al momento della decisione definitiva].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: