Procura Generale della Corte di Cassazione - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 09/10/2023 - 09:45Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Sost. Proc. Gen, Givanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.
Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.