Corte di Cassazione (7604/2023) - Dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto e convocazione dell'erede non imprenditore e non subentrante nell’impresa davanti al Tribunale competente per la dichiarazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/03/2023

Cass., Sez. 1, 16 marzo 2023, n. 7604, Pres. Nazzicone, Est. Falabella

Procedimento di fallimento nei confronti di imprenditore defunto - Convocazione dell’erede non imprenditore e non subentrante nell’impresa davanti al Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Ragioni.

Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l’erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell’impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall’art. 15, comma 2, della L. fall., come sostituito dall’art. 13 D.Lgs. n. 5/2006 e dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 169/2007; tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell’imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-marzo-2023-n-7604-pres-nazzicone-est-falabella

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29013.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: