Tribunale di Catania – Istanza di liquidazione giudiziale: il debitore, non costituito nel termine fissato dal tribunale, può comparire di persona ed esporre e documentare la sua posizione in sede di udienza di audizione delle parti.

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Data di riferimento: 
27/02/2023

Tribunale di Catania, 27 febbraio 2023 -  Giudice Lucia De Bernardin.

Istanza di liquidazione giudiziale – Apertura della procedura - Debitore non costituitosi entro il termine fissato dal tribunale – Comparizione in udienza – Esposizione e documentazione in quella sede delle sue tesi difensive – Ammissibilità – Necessità che lo faccia di persona e non utilizzando altri metodi - Fondamento.

Con riferimento ad una istanza di liquidazione giudiziale, stante che il termine di almeno sette giorni prima dell'udienza di convocazione, fissato, ai sensi del quarto comma, dell'art. 41 C.C.I. dal  tribunale, per il deposito di memorie o documenti, non può considerarsi perentorio e ciò tanto per l’omessa previsione di una siffatta sanzione processuale, tanto per la natura officiosa dell’accertamento dello stato di insolvenza, il debitore non costituito può, ai sensi dell'art, 40, quinto comma, C.C.I., anche senza la necessità di un'assistenza tecnica, non solo comparire, ma anche, e soprattutto, esporre e documentare la propria posizione rispetto all’istanza di apertura, in sede di udienza, quale termine ultimo consentito, ma deve farlo in presenza presso i locali del tribunale [nello specifico  il Tribunale ha pertanto respinto l'istanza del difensore del debitore che aveva chiesto la celebrazione dell’udienza ex art. 41, primo comma, C.C.I. tramite collegamento audiovisivo o trattazione scritta ex artt. 127-bis e ter c.p.c., ciò in quanto tanto l’udienza telematica, quanto l’udienza cartolare avrebbero precluso al debitore non costituito di mettere a disposizione del tribunale l’indicato apporto documentale che costituiva indispensabile estrinsecazione del diritto di difesa, e, quanto alla prima modalità, perché preclusa al debitore stante l'attuale disciplina sul processo telematico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29704.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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