Tribunale di Siracusa – Istanza di liquidazione controllata presentata unitariamente da due coniugi: necessità che vengano aperte due distinte procedure. Inopponibilità delle cessioni e dei pignoramenti del quinto di stipendi e pensioni.
Tribunale di Siracusa, Sez. I civ. - Settore procedure concorsuali, 31 marzo 2023 – Pres. Veronica Milone, Rel. Federico Maida, Giud. Nicoletta Rusconi.
Sovraindebitamento - Istanza di liquidazione controllata – Presentazione congiunta da due debitori – Necessaria apertura di due distinte procedure- Caratteristiche di ciascuna.
Liquidazione controllata – Natura concorsuale comune alla liquidazione giudiziale – Stipendi e pensioni – Inopponibilità di cessioni o pignoramenti del quinto – Fondamento.
Laddove due coniugi abbiano proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 C.C.I. per l'apertura della liquidazione controllata, devono aprirsi due distinte procedure e dovranno tenersi distinte le masse attive e passive di ciascun ricorrente e l'attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio di ognuno dovrà essere destinato alla soddisfazione dei suoi creditori personali e di quelli comuni all'altro ricorrente, che dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure
La comune natura concorsuale della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata giustifica l'estensione analogica di alcuni principi elaborati in materia fallimentare e, segnatamente, il principio di inopponibilità della cessione dei crediti che vengano ad esistenza dopo l'apertura di quelle procedure, coniato dalla giurisprudenza con riferimento al disposto dell'art. 42 L.F. In particolare, risultano inopponibili le cessioni e i pignoramenti del quinto di stipendi e pensioni seppure i contratti o le procedure esecutive che ne stanno alla base si siano conclusasi anteriormente all'apertura di quelle procedure, dovendo le relative quote se maturate successivamente essere incamerate in quanto costituenti attivo sopravvenuto. (Pierluigi Ferrini . Riproduzione riservata)