Tribunale di Bologna – Procedura di liquidazione controllata familiare: inammissibilità della domanda qualora i coniugi siano divorziati.
Tribunale di Bologna, 19 novembre 2024 – Presidente dott. Michele Guernelli, Consigliere relatore dott.ssa Antonella Rimondini
Liquidazione controllata – Procedura familiare – Separazione personale dei coniugi – Difetto presupposti – Inammissibilità.
In tema di liquidazione controllata, non sussistono i presupposti per ritenere ammissibile l’accesso alla procedura familiare qualora i coniugi siano divorziati: a seguito della cessazione dell’unione matrimoniale, oltre a venire meno la convivenza, non ricorrono più i presupposti di cui all’art. 66, II° comma CCII. Inoltre, qualora i figli siano adulti ed economicamente autosufficienti non è più configurabile nemmeno la sopravvivenza di un rapporto familiare “di fatto” basato su una relazione di frequentazione per le esigenze di educazione e cura dei figli e di esercizio congiunto della potestà genitoriale. Pertanto, per tali ragioni, pur essendo l’origine del sovraindebitamento comune, non ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)