Tribunale di Bologna – Procedura di liquidazione controllata familiare: inammissibilità della domanda qualora i coniugi siano divorziati.

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Data di riferimento: 
19/11/2024

Tribunale di Bologna, 19 novembre 2024 – Presidente dott. Michele Guernelli, Consigliere relatore dott.ssa Antonella Rimondini

Liquidazione controllata – Procedura familiare – Separazione personale dei coniugi – Difetto presupposti – Inammissibilità.

In tema di liquidazione controllata, non sussistono i presupposti per ritenere ammissibile l’accesso alla procedura familiare qualora i coniugi siano divorziati: a seguito della cessazione dell’unione matrimoniale, oltre a venire meno la convivenza, non ricorrono più i presupposti di cui all’art. 66, II° comma CCII. Inoltre, qualora i figli siano adulti ed economicamente autosufficienti non è più configurabile nemmeno la sopravvivenza di un rapporto familiare “di fatto” basato su una relazione di frequentazione per le esigenze di educazione e cura dei figli e di esercizio congiunto della potestà genitoriale. Pertanto, per tali ragioni, pur essendo l’origine del sovraindebitamento comune, non ricorrono i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32436/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-divorziati-non-possono-proporre-la-domanda-congiunta-ex-art.-66-CCII

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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