Procura Generale della Corte di Cassazione - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) – Sost. Proc. Gen, Givanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.
Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.
La fattispecie che, ai sensi dell'art. 38 c.c., dà luogo alla responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute (non quindi anche dei legali rappresentanti, ed in particolare del presidente) è radicalmente differente da quella prevista per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone, che riguarda indistintamente tutti i debiti contratti dalla stessa a prescindere dalla condotta da quelli tenuta (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata); ne consegue pertanto che: “Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima assumendone in via personale e solidale le relative obbligazioni. La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale” (Principio di diritto)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29646.pdf
[Cfr in questa rivista:Cass., Sez. 1, 4 agosto 2023, n. 23896 - https://www.unijuris.it/node/7214]