Corte di Cassazione (2234/2023) – Le tre ultime mensilità spettanti al dipendente, illecitamente licenziato, a titolo di indennità sostitutiva di reintegrazione, risultano coperte dal Fondo di garanzia INPS in caso di fallimento del datore di lavoro.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 29/03/2023 - 12:32Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 25 gennaio 2023, n. 2234 – Pres. Umberto Berrino, Rel. Rossana Mancino.
Fallimento del datore di lavoro – Dipendente anteriormente illecitamente licenziato – Annullamento del licenziamento - Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione – Insinuazione al passivo – Credito previdenziale relativo alle ultime tre mensilità – Copertura, ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 80/1992, da parte del Fondo di garanzia INPS.