Corte di Cassazione (7076/2023) – Fallimento del concessionario della riscossione e applicazione ratione temporis della disciplina recata dagli artt. 32, comma 3 e 44 del D.P.R. n. 43/1988, poi abrogato dall’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 30/03/2023 - 16:20Corte di Cassazione, Sez. I, 09 marzo 2023, n. 7076 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento del concessionario per la riscossione - Avvenuta precedente revoca della concessione - Regime previsto dal D.P.R. n. 43/1988 – Applicabilità ratione temporis – Obbligo del riscosso come non riscosso - Ente impositore - Crediti divenuti esigibili prima dell’evento dissolutivo del rapporto - Diritto di insinuarsi al passivo per ottenerne il pagamento.