stato passivo e opposizioni, Art. 249 - Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Ancona – Concordato preventivo: possibile accantonamento, in presenza di contestazioni, delle sole somme relative a crediti per i quali vi sia pendente un procedimento di accertamento giudiziario.

Tribunale di Ancona, sez. II civ., 17 giugno 2014 –

Concordato preventivo – Fase esecutiva – Creditori -  Istanza di accantonamento di somme – Contestazioni – Tribunale –  Pendenza di giudizio in merito – Condizione di ammissibilità della richiesta – Contestazioni stragiudiziali – Esclusione.

Data di riferimento: 
17/06/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]