Tribunale di Ancona – Concordato preventivo: possibile accantonamento, in presenza di contestazioni, delle sole somme relative a crediti per i quali vi sia pendente un procedimento di accertamento giudiziario.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 29/03/2017 - 18:24Tribunale di Ancona, sez. II civ., 17 giugno 2014 –
Concordato preventivo – Fase esecutiva – Creditori - Istanza di accantonamento di somme – Contestazioni – Tribunale – Pendenza di giudizio in merito – Condizione di ammissibilità della richiesta – Contestazioni stragiudiziali – Esclusione.
Data di riferimento:
17/06/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]