Corte di Cassazione (7076/2023) – Fallimento del concessionario della riscossione e applicazione ratione temporis della disciplina recata dagli artt. 32, comma 3 e 44 del D.P.R. n. 43/1988, poi abrogato dall’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999.
Corte di Cassazione, Sez. I, 09 marzo 2023, n. 7076 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento del concessionario per la riscossione - Avvenuta precedente revoca della concessione - Regime previsto dal D.P.R. n. 43/1988 – Applicabilità ratione temporis – Obbligo del riscosso come non riscosso - Ente impositore - Crediti divenuti esigibili prima dell’evento dissolutivo del rapporto - Diritto di insinuarsi al passivo per ottenerne il pagamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si svolsero i fatti, la disciplina recata dal D.P.R. n. 43/1988 (poi abrogato dall’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999), istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall’art. 32, comma 3, e dall’art. 44 di tale decreto si desume che quando siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione, dopo l’efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l’obbligo di pagare all’ente impositore, in esecuzione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, l’intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell’efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l’ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell’evento dissolutivo del rapporto di concessione. (Massima Ufficiale)
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