Tribunale di Verona – Giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita, interrotto a seguito del fallimento del convenuto: proponibilità, ex art. 72 L.F., avanti al giudice fallimentare mediante insinuazione al passivo.
Tribunale di Verona, Sez. II civ., 03 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Cristiana Bottazzi.
Fallimento - Azione di risoluzione per inadempimento di contratto di vendita e di restituzione del bene che ne è oggetto – Trascrizione antecedente alla dichiarazione di fallimento del convenuto acquirente – Formalità opponibile ai creditori - Interruzione di quel giudizio – Applicabilità del disposto dell'art. 72, quinto comma, L.F. - Domanda di risoluzione e restituzione da proporsi mediante insinuazione al passivo – Possibile antecedente logico anche all'istanza di risarcimento dei danni.
Deve essere considerata ammissibile e deve essere conseguentemente esaminata e decisa dal giudice fallimentare, alla luce del disposto dell'art. 72, quinto comma, L.F., la domanda di risoluzione di un contratto di cessione di un bene comportante la restituzione dello stesso, come proposta, ai sensi di quella disposizione mediante insinuazione al passivo, da un contraente nei confronti della controparte inadempiente fallita, che costituisca anche antecedente logico-giuridico della richiesta di risarcimento del danno [nello specifico, domanda avente ad oggetto la restituzione di un immobile in precedenza ceduto dai soggetti istanti, marito e moglie, al soggetto fallito, allorché in bonis, che era poi venuto meno di fatto all'obbligo di pagare a quelli il corrispettivo dovuto, in quanto vi aveva bensì provveduto ma mediante emissione a favore dei venditori di due assegni non coperti; inadempimento a fronte del quale gli stessi venditori avevano antecedentemente proposto avanti al giudice ordinario analoga domanda, come trascritta prima della dichiarazione di fallimento dell'acquirente (in quanto tale costituente formalità opponibile ai sensi dell'art. 45 L.F. ai creditori), giudizio interrottosi ex art 43 L.F. a seguito del fallimento di quest'ultimo]. Non è infatti possibile in tal caso disporre la sospensione necessaria del giudizio fallimentare ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29024.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 2990 https://www.unijuris.it/node/5039].