Corte di Cassazione (20194/2023) – Fallimento e scioglimento di un preliminare di vendita immobiliare: presupposto affinché al credito, per cauzione e acconti versati, del promissario acquirente venga riconosciuta natura privilegiata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 luglio 2023, n. 20194 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.
Contratto preliminare di vendita immobiliare – Fallimento del promittente venditore – Scioglimento del rapporto pendente - Credito del promissario acquirente per cauzione e acconti versati – Insinuazione al passivo – Riconoscimento del privilegio ex art. 2775 bis c.c. - Trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c.c. - Presupposto necessario – Trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - Presupposto insufficiente – Fondamento.
In tema di accertamento del passivo, la fattispecie di cui all’art. 72, comma 7 e comma 8, L. fall. postula, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c., che del contratto preliminare di vendita immobiliare oggetto di scioglimento sia stata eseguita la trascrizione ex art. 2645 bis c.c., che in quanto collegata all'esecuzione del negozio preparatorio comporta l'insorgenza del privilegio in parola a favore del credito del promissario acquirente derivante dall'inadempimento della promessa di vendita; non è, per converso, sufficiente la trascrizione dell’atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sui beni promessi in vendita, la quale, ancorché recante la menzione del preliminare, giova soltanto a rendere opponibile ai terzi l’effetto segregativo del patrimonio vincolato, limitando l’impiego dei beni in esso conferiti alla finalità destinatoria e consentendone la sottoposizione ad esecuzione esclusivamente per i debiti contratti in funzione di essa. (Massima Ufficiale)
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