Corte di Cassazione (2234/2023) – Le tre ultime mensilità spettanti al dipendente, illecitamente licenziato, a titolo di indennità sostitutiva di reintegrazione, risultano coperte dal Fondo di garanzia INPS in caso di fallimento del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 25 gennaio 2023, n. 2234 – Pres. Umberto Berrino, Rel. Rossana Mancino.
Fallimento del datore di lavoro – Dipendente anteriormente illecitamente licenziato – Annullamento del licenziamento - Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione – Insinuazione al passivo – Credito previdenziale relativo alle ultime tre mensilità – Copertura, ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 80/1992, da parte del Fondo di garanzia INPS.
Nel vecchio regime delle procedure concorsuali, l’ammissione allo stato passivo fallimentare del credito al risarcimento del danno del lavoratore a seguito dell’annullamento del licenziamento comporta il diritto all’intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità dovute, nonostante l’opzione per l’indennità sostitutiva dell’esecuzione dell’ordine di reintegrazione. In particolare, il Fondo di garanzia deve versare le sue prestazioni per i mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (Massima Ufficiale)