Corte di Cassazione (27796/2024) - Liquidazione coatta amministrativa: presupposto perché determinate azioni di accertamento o costitutive risultino proponibili al di fuori della verifica dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 28 ottobre 2024, n. 27796 – Pres. Lucia Tria, Rel. Roberto Bellè.
Liquidazione coatta amministrativa e altre procedure concorsuali - Azioni di accertamento o costitutive - Proponibilità al di fuori dell'accertamento concorsuale dello stato passivo – Presenza di un interesse altrimenti non tutelabile – Presupposto necessario.
Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo. ( Principio di diritto e Massima Ufficiale)
[in tema di improcedibilità, in costanza di una procedura diliquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro,delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 19 giugno 2017, n. 15066 https://www.unijuris.it/node/4768; in tema di opponibilità in generale alla procedura concordataria delle sentenze di condanna pronunciate anteriormente alla sua apertura anche se non ancora passate in giudicato e di ammissione al passivo con riserva dei crediti in quella sede riconosciuti: Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 22 settembre 2023, n. 27163 https://www.unijuris.it/node/7340; in tema di procedibilità generale in sede ordinaria degli accertamenti riguardanti l’assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 2990 https://www.unijuris.it/node/5039, trattasi di principio che ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche, ciò però, come ora confermato dalla Cassazione, non in via indiscriminata, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile, come ad esempio quello di vedersi riconoscere da parte del lavoratore una diversa qualifica nell'ambito dell'azienda: cfr. Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Ottobre 2017, n. 23418 https://www.unijuris.it/node/3691, non potendo ogni altro diritto o credito anche dei lavoratori, essere accertato se non attraverso la verificazione del passivo, che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative: cfr, Corte di Cassazione, Sez. IV Lavoro, 28 ottobre 2021, n. 30512 https://www.unijuris.it/node/5941].