Corte d'Appello di Trento - Inammissibilità dell'attivazione nei confronti del socio moroso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa del procedimento disciplinato dall’art. 2344 c.c.
Corte d'Appello di Trento, Sez. specializzata impresa, 10 settembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Liliana Guzzo, Cons. Rel. Lorenzo Benini, Cons. Maria Tulumello.
Socio moroso di società di capitali– Sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa – Attivazione nei suoi confronti del procedimento ex art. 2458 c.c. - Inammissibilità – Fondamento.
Non è consentita l’attivazione nei confronti del socio moroso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa del procedimento di cui all’art. 2344 c.c, che costituisce una “vendita in danno” posta in essere a rischio e danno di quello stesso, scontrandosi l’applicazione di tale norma con il divieto di azioni esecutive individuali stabilita dall’art. 51 L. fall., applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in ragione del rinvio disposto dall’art. 201 L. fall., norma che ne prevede persino un rafforzamento in quanto esclude la possibilità di deroghe previste da leggi speciali, ecomportando l'attivazione di quel procedimento la sottrazione di valori dell’attivo - costituiti dalle azioni intestate al soggetto posto in l.c.a. - alla liquidazione concorsuale, che deve riguardare l’intero patrimonio del soggetto e competere in via esclusiva al Commissario liquidatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-trento-10-settembre-2024-pres-guzzo-est-benini
[con riferimento all'analoga operatività in sede di concordato preventivo, nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., del divieto ex art. 168 L.F. di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13514https://www.unijuris.it/node/5715].