Corte di Cassazione (17272/2024) - Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete: va ammesso al passivo con riserva il credito spettante a titolo di risarcimento a un creditore se basato su sentenza anteriormente emessa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 giugno 2024, n. 17272 – Pres. Umberto L.G.C. Scotti, Rel. Francesco Terrusi.
Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete – Sentenza oggetto di impugnazione emessa prima dell'apertura di quella procedura – Riconoscimento a dei clienti di un credito a titolo di risarcimento del danno subito – Domanda di insinuazione al passivo – Ammissione con riserva – Fondamento.
In tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. in l. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione. (Massima Ufficiale)
[in tema di improcedibilità della domanda di riconoscimento di credito formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa,cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2020, n. 9461 https://www.unijuris.it/node/5325; più recentemente, con riferimento alla messa in liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, in senso difforme, vale a dire nel senso che una tale procedura non diventa improcedibile in esito alla apertura di quella procedura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, onde il creditore semmai, in nome della esclusività del rito di accertamento dei crediti in ambito endoconcorsuale, a norma dell'art. 96 legge fall., deve essere ammesso al passivo con riserva: Cass., Sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8463 https://www.unijuris.it/node/6115 (decisione questa seconda cui la Corte ha ritenuto, anche per altre ragioni diverse da quelle poste a suo fondamento, ora, di dover dare continuità); in tema in particolare di inoperatività nel giudizio di cassazione delle cause di interruzione del processo: Cass., Sez. 2 , 6 novembre 2023, n. 30785 https://www.unijuris.it/node/7421].