Corte di Cassazione (37017/2022) – Fallimento del concessionario del servizio di riscossione di tributi: riconoscibilità del privilegio ex art. 2752, u.c. c.c. a favore e del Comune che si insinui al passivo per il mancato riversamento di Imu e Tarsu.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 dicembre 2022, n. 37017 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Francesco Terrusi.
Crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni - Privilegio generali sui mobili – Riconoscibilità anche nei confronti di Imu e Tarsu – Tributi non contemplati dal r.d. 1175/1931 – Applicazione estensiva del disposto dell'art. 2752, ultimo comma, c.c. - Ammissibilità.
Servizio di riscossione dei tributi – Fallimento del concessionario – Avvenuta riscossione di quelli dal contribuente ma mancato riversamento all'ente locale – Comune - Insinuazione al passivo del credito che ne consegue – Privilegio generale sui mobili – Riconoscibilità – Fondamento.
In considerazione del principio secondo il quale l'intenzione del legislatore e la causa del credito rappresentano, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio onde le norme del codice civile che li stabiliscono possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva diretta a individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, si deve ritenere che non sia in discussione che il privilegio generale sui mobili istituito dall'art. 2752, ultimo comma, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, possa essere riconosciuto anche nei confronti dei crediti tributari (quali l'ICI e la TARSU) non compresi tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931 perché introdotti successivamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal Comune nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto le somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è munito del privilegio previsto dall'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta natura per il solo fatto che la sorte sia stata incamerata dal concessionario senza rifluire nel patrimonio dell'ente. (Massima Ufficiale)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930https://www.unijuris.it/node/648; con riferimento alla seconda : Cassazione civile, sez. VI, 22 Febbraio 2016, n. 3449 https://www.unijuris.it/node/3927 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 13 settembre 2018 n. 22420 https://www.unijuris.it/node/4349].