Corte di Cassazione (13425/2023) – Concordato fallimentare: credito di regresso spettante nei confronti dell'assuntore al soggetto soccombente in revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2023, n. 13425 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Cosmo Crolla.
Amministrazione straordinaria – Riparti parziali – Concordato fallimentare con assunzione – Azione revocatoria in corso promossa dalla procedura – Assuntore - Esercizio della facoltà di limitare gli impegni presi – Ammontare del credito di rivalsa spettante al soccombente che intenda onorare il giudicato – Incidenza.
In tema di procedure concorsuali, nell’ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto (nella specie, il 29,50%), il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all’assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l’intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha precisato che detta differenza, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'imputabilità soccombente dell'insinuazione tardiva, questione priva di riscontro nel sistema, doveva seguire la sorte dei creditori non insinuati e anteriori alla procedura (in quel caso all'amministrazione straordinaria), di essa avrebbe dovuto rispondere la società ammessa alla stessa, salvi gli effetti dell'esdebitazione ex art. 142 L.F., e non l'assuntore del concordato fallimentare che avesse esercitato la facoltà di limitare gli impegni presi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29307.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-maggio-2023-n-13425-pres-genovese-est-crolla