Corte di Cassazione (4030/2022) – Fallimento: in assenza di fatti ostativi la notifica del ricorso deve, ai sensi dell'art. 15 L.F., aver luogo da parte della cancelleria all'indirizzo PEC dell'imprenditore fallendo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 28/03/2022 - 15:35Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 febbraio 2022, n. 4030 – Pres. Rel. Mauro Di Marzio.
Dichiarazione di fallimento – Notifica del ricorso – Modalità – Assenza di impedimenti – Cancelleria – Necessario inoltro via PEC.