Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Risoluzione del concordato preventivo: rilevanza della sola gravità dell’inadempimento, immodificabilità del piano e pronuncia non automatica del fallimento.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 gennaio 2022 – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Valeria Castaldo, Giud. Marta Sodano.
Concordato preventivo – Risoluzione – Gravità oggettiva dell'inadempimento – Solo presupposto necessario – Imputabilità al proponente – Condizione non richiesta – Differenza rispetto alla responsabilità di diritto privato – Irrilevanza dell'elemento soggettivo e dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Concordato preventivo – Risoluzione – Grave inadempimento dovuto al sopravvenire di eventi imprevedibili - Rimodulazione della prestazione – Eccezionalità degli accadimenti – Funzionalità delle modifiche al risanamento dell'impresa – Presupposti di ammissibilità - Necessità o meno del rinnovo dell'iter concordatario – Condizioni sottostanti.
Concordato preventivo – Risoluzione – Contestuale pronuncia di fallimento – Conseguenza non automatica – Iniziativa d'ufficio – Inammissibilità – Istanza di parte e riscontro dello stato d'insolvenza – Presupposti richiesti.
Ai fini della risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 186 L.F., si deve avere riguardo alla rilevanza del solo profilo oggettivo della gravità dell’inadempimento e non anche a quello soggettivo della sua effettiva imputabilità al debitore concordatario. Per quanto sia innegabile, infatti, che la procedura concordataria sia connotata (soprattutto a seguito del D.Lgs. n. 169/2007) da una forte componente privatistica, al contempo non può disconoscersi che essa persegua interessi anche pubblicistici e sfoci in un accordo, tra il proponente e la massa dei creditori, in cui una delle parti ha natura evidentemente collettiva, difficilmente comparabile a quella di un normale contraente, ragion per cui si deve ritenere che la risoluzione del concordato risulti tesa a valorizzare il mancato adempimento delle obbligazioni concordatarie e non tanto a configurare una responsabilità risarcitoria a carico del debitore, a differenza di quel che avverrebbe per l’inadempimento e la correlativa responsabilità di diritto privato ex art. 1218 c.c. .Ne discende che la risoluzione del concordato preventivo non sembra consentire margini applicativi né per l’elemento soggettivo dell'imputabilità (quantomeno per come previsto dall’art. 1453 c.c.), né per le disposizioni aventi ad oggetto la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss. c.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto alla possibilità che trovi applicazione in sede di inadempimento di una proposta concordataria il disposto dell’articolo 1467, ultimo comma codice civile, che permette alla parte contro la quale è domandata la risoluzione di modificare il contratto per ricondurlo ad equità, si può ritenere che in presenza di accadimenti eccezionali, che abbiano la stessa incidenza che di recente ha avuto il diffondersi della pandemia da Covid 19, al debitore che risulti“vittima” di eventi pregiudizievoli, possa essere consentito di ottenere la rimodulazione della prestazione cui era tenuto divenuta inesigibile, ciò però solo in funzione del recupero dell’impresa e non certo per sottrarsi agli impegni assunti. In tal caso, in presenza di variazioni del piano funzionali alla realizzazione del risultato programmato del superamento della crisi, non risulta necessario che il proponente ripeta l’itinerario processuale concordatario”, il tutto purché la rimodulazione avvenga nel rispetto dei limiti sopra indicati. Non è comunque possibile trasformare un concordato in continuità in concordato liquidatorio e, tutte le volte che la modifica del piano concordatario vada ad alterare la garanzia patrimoniale generica, bisognerà attuare un rinnovo dell’iter concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla risoluzione del concordato non può automaticamente far seguito la dichiarazione di fallimento, stante la non necessaria coincidenza del presupposto oggettivo tra le due procedure, ed essendo, conseguentemente, necessario operare un nuovo accertamento sulla sussistenza dello stato d’insolvenza, procedimento che non può essere iniziato d’ufficio ma solo laddove in precedenza un creditore o il P.M. abbiano proposto apposita istanza in tal senso, dato che la dichiarazione d’ufficio ex art. 6 L.F. è stata abolita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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