Corte d'Appello di Milano – Contenuto dell'indagine che il tribunale deve svolgere in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fatti rilevanti in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 14 gennaio 2022 – Pres. Alberto Massimo Vigorelli, Cons, Rel. Mariarosa Busacca, Cons. Francesco di Stefano.
Accordo di ristrutturazione – Omologa – Indagine che il tribunale deve svolgere – Contenuto e limiti – Controllo della convenienza economica di quel procedimento – Esclusione – Valutazione riservata ai creditori.
Dichiarazione di fallimento – Fatti su cui la pronuncia si fonda – Rilevanza a fini decisori in sede di reclamo – Fatti sopravvenuti a quella decisione – Ininfluenza.
In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione, il tribunale interviene solo per garantire il rispetto dei requisiti di forma (tra cui il raggiungimento della percentuale dei creditori aderenti) e per valutare il merito dell’accordo con particolare attenzione all’attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate dal debitore ed alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Pertanto, quantomeno in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei o di terzi interessati, l’indagine del tribunale si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge e resta precluso allo stesso di procedere ad un controllo che investa la convenienza economica dell'accordo per i creditori, in quanto gli aderenti, nell'ambito dell'autonomia privata che l'ordinamento riconosce loro, hanno già valutato tale situazione come per loro preferibile, mentre per i creditori rimasti estranei è sufficiente che il tribunale verifichi, sulla base dell'attestazione del professionista, che l’accordo possa garantire, in termini plausibili e ragionevoli, l'integrale probabile soddisfazione dei loro crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone la prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui è stata aperta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26719.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Giugno 2017, n. 16180 https://www.unijuris.it/node/3647].