Tribunale di Roma - In presenza di due istanze, una anteriore al 15/7/2022 (di fallimento) e una posteriore (di regolazione della crisi), il tribunale deve esaminare la seconda in via prioritaria applicando le norme del CCII.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 16/02/2023 - 16:17Tribunale di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 14 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Carmen Bifano, Giud. Vittorio Carlomagno.
Istanza di fallimento – Presentazione anteriore al 15/7/2022 – Soggetto debitore – Domanda di concordato con riserva - Deposito successivo a tale data – Applicabilità della disciplina prevista dal codice della crisi – Fondamento.