Tribunale di Chieti – Criterio interpretativo da utilizzarsi per considerare con continuità aziendale anche un concordato preventivo di natura mista.

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Data di riferimento: 
02/12/2019

Tribunale di Chieti, 02 dicembre 2019 - Pres. Guido Campli, Giud. Del. Est. Nicola Valletta, Giud. Francesco Turco.

Concordato preventivo misto - Concordato proposto come "con continuità aziendale" - Intepretazione -  Criterio della prevalenza quantitativa - Superamento - Criterio da adottarsi  - Verifica della causa concreta del negozio.

In mutamento del precedente orientamento di questo stesso tribunale che prevedeva  che un concordato, seppur qualificato come "con continuità"  dal proponente, dovesse considerarsi "liquidatorio" laddove la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa comportasse un ricavo per i creditori che risultasse prevalente in termini quantitativi rispetto alla componente conseguibile dalla prosecuzione dell'attività aziendale, ma in linea con la chiave operativa della riforma della crisi d'impresa già approvata e di prossima vigenza, si deve ritenere che il concordato proposto allorchè "misto" possa comunque qualificarsi "con continuità aziendale" laddove la causa concreta del negozio proposto, intesa come assetto degli interessi economico- patrimoniali di tutte le parti, consista effettivamente nello scopo di evitare, attraverso la prosecuzione dell'attività, la dispersione dei valori aziendali anche, ma non solo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali: (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22888.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: