Tribunale di Parma - Concordato minore che preveda la continuità aziendale: contenuto che la relazione dell'attestatore deve necessariamente avere.

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Data di riferimento: 
02/06/2024

Tribunale Ordinario di Parma, Sottosez. procedure concorsuali, 02 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi.

Concordato minore – Previsione della continuità aziendale - Relazione dell'attestatore – Contenuto che deve necessariamente avere – Fondamento – Applicazione dei principi validi in caso di concordato preventivo.

Con riferimento alla procedura di concordato minore, stante che l'art. 74. comma 4, C.C.I. prevede che trovino applicazione, per quanto non previsto dal Titolo IV, Capo II, Sezione III che la regolamenta, le disposizioni del Capo III relativo al concordato preventivo, e stante che l'art. 75, comma 2, C.C.I., in linea con quanto contemplato dall'art. 84, comma 5, C.C.I. con riferimento al concordato preventivo, prevede che sia possibile in sede di concordato minore “ che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”, si deve ritenere che, laddove, come nello specifico, sia previsto nella proposta di concordato minore che le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori derivino anche dalla continuità aziendale, risulti necessario, dal momento che come avviene in sede di concordato preventivo in continuità opera, ai sensi dell'art. 84, comma 6, C.C.I., in tal caso la regola della priorità relativa (relative priority rule – RPR), che la relazione dell'attestatore contenga una stima, quantomeno approssimativa del valore di liquidazione, da intendersi quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio del ricorrente, calcolato, con particolare riguardo all’azienda, con riferimento al valore derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio, ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove, (motivando) si ravvisi come non prevedibile – perché non conveniente – l’esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell’azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni. [nello specifico il Tribunale ha ritenuto, pertanto, insufficiente il contenuto della relazione particolareggiata dell'attestatore per essersi nella stessa affermato genericamente da parte dello stesso che “la proposta assicura ai creditori il pagamento nella massima misura realizzabile”, e limitati ad esaminare il valore della quota di un immobile ( non oggetto di privilegio) ed il valore dei veicoli di proprietà del ricorrente, trascurando di contro i beni aziendali e gli altri elementi attivi del patrimonio , rimasti del tutto ignoti, e per i quali risultava necessaria un’individuazione, seppur sommaria, ed una stima, quantomeno approssimativa] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-2-giugno-2024-pres-est-vernizzi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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