Tribunale di Lecce - Concordato preventivo in continuità: presupposti perché possa essere omologato anche in mancanza dell'adesione unanime da parte di tutte le classi di creditori.

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Data di riferimento: 
31/05/2024

Tribunale di Lecce, Sez. III civ., 31 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Anna Rita Pasca, Rel. Giancarlo Maggiore, Giud. Annafrancesca Capone.

Concordato preventivo in continuità – Formazione delle classi di creditori - Omologazione – Presupposto previsto - Unanimità del consenso di tutte – Presupposto alternativo in caso di mancanza – Necessario rispetto di tutte quattro le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, C.C.I. - Interpretazione della quarta come prevista dalla lettera d) – Approvazione da parte almeno della maggioranza delle classi – Ulteriore condizione richiesta.

Con riferimento all'istanza del debitore di omologa di un concordato preventivo in continuità, fermo che l'avvenuto rispetto del presupposto previsto dall'articolo 109, quinto comma, C.C.I., vale a dire del consenso unanime di tutte classi, e di quello stesso e degli ulteriori previsti dall'art. 112, primo comma, C.C.I. costituisce un presupposto a cui consegue la possibilità che tale richiesta venga accolta, è, ai sensi del secondo comma di detto articolo, previsto un secondo alternativo presupposto, c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti, affinché tale istanza possa essere accolta anche nel caso in cui tale unanimità non risulti raggiunta, laddove ricorrano congiuntamente tutte e quattro le condizioni ivi previste. Per quanto concerne, in particolare, quella di cui alla lettera d) la stessa va letta, con riferimento alle due ipotesi ivi contemplate come tra loro collegate dalla locuzione “in mancanza”, nel senso che l'approvazione da parte quantomeno della maggioranza delle classi sia richiesta quale condizione iniziale per entrambe le ipotesi e non solo per la prima per la quale la lettura è evidente. Tale locuzione va infatti interpretata solo con riferimento alle specifiche condizioni richieste come seconde, onde, in sostanza, detta norma va letta come se affermasse: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - “in mancanza” di classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione — se la stessa è “approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.In definitiva, la maggioranza delle classi votanti che costituisce una deroga rispetto alla regola del voto unanime è in ogni caso richiesta; diversamente infatti anche una minoranza di creditori potrebbero, in contrasto con l'impianto del Codice della Crisi in materia, sovvertire la volontà della maggioranza votante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31421/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Lecce-sulla-corretta-lettura-della-lettera-d%29-dell%E2% 80%99art.-122%2C-co.-2%2C-CCI#google_vignette

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Vicenza, 28 settembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7354; Tribunale di Larino, 19 marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7713 e Tribunale di Napoli, 21 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7630].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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