Corte di Cassazione (14196/2024) - Al termine concesso, in pendenza del procedimento prefallimentare, per la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, L. fall., non si applica la sospensione feriale dei termini.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/05/2024

Cass., Sez. 1, 22 maggio 2024, n. 14196, Pres. Ferro, Est. Perrino

Procedimento prefallimentare e domanda di concordato in bianco - Concessione di termini per la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, L. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.

Al termine concesso, in pendenza del procedimento prefallimentare, per la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, L. fall., non si applica la sospensione feriale dei termini, atteso che l'art. 3 L. n. 742/1969, nel richiamare l'art. 92 R.D. n. 12/1941, esclude la sospensione feriale nel procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento, nel corso del quale il menzionato subprocedimento è comunque instaurato. Massima Ufficiale

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-maggio-2024-n-14196-pres-ferro-est-perrino

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: