Corte di Cassazione (4030/2022) – Fallimento: in assenza di fatti ostativi la notifica del ricorso deve, ai sensi dell'art. 15 L.F., aver luogo da parte della cancelleria all'indirizzo PEC dell'imprenditore fallendo.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 febbraio 2022, n. 4030 – Pres. Rel. Mauro Di Marzio.
Dichiarazione di fallimento – Notifica del ricorso – Modalità – Assenza di impedimenti – Cancelleria – Necessario inoltro via PEC.
L'omissione della notifica, come prevista dall'art. 15 L.F., a mezzo PEC da parte della cancelleria alla società fallenda, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, risulta ammissibile solo in presenza di un qualche impedimento; ciò, sia in quanto detta modalità rappresenta una semplificazione per il ricorrente, sia perché risponde ad un interesse qualificato dell'imprenditore che ha diritto a che, in assenza di fatti ostativi, la notifica nei suoi confronti abbia luogo in via telematica [nello specifico la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una S.a.s fallita avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti in quanto non risultava che la Cancelleria avesse tentato la notifica a mezzo posta elettronica, né che per una qualche valida ragione essa non avesse avuto esito positivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26811.pdf
[in tema di validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, nei confronti del socio illimitatamente responsabile e della società di persone, sfornita di PEC, da lui rappresentata, anche se eseguita tramite il servizio postale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2018, n. 16864 https://www.unijuris.it/node/4825; in tema di necessaria applicazione, nei confronti di tutti gli imprenditori commerciali, delle modalità di notifica ex art. 15, terzo comma, L.F. e non di quelle ex artt. 138 e sgg. c.p.c.: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 marzo 2018 n. 6378 https://www.unijuris.it/node/4043; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 marzo 2018 n. 5080 https://www.unijuris.it/node/4230; in tema di diritto del fallendo alla notifica: Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2019, n. 20666https://www.unijuris.it/node/4995].