Tribunale di Rimini – Emergenza da Covid-19: la sospensione dei termini processuali prevista dai D.L. 18 e 23/2020 non si applica agli obblighi informativi cui è tenuto il debitore che abbia presentato una domanda di concordato con riserva.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 11/05/2020 - 18:06Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civ. – Ufficio Fallimentare, 09 aprile 2020 – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Elisa Giallombardo.
Presentazione di una domanda di concordato con riserva – Tribunale - Fissazione di un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria - Obblighi informativi periodici- Previsione - Emergenza da Covid-19 – Sospensione dei termini processuali – Inapplicabilità con riferimento a tali adempimenti.