Tribunale di Rimini – Istanza di fallimento fondata su fattura e mancanza di legittimazione del creditore istante.
Tribunale di Rimini, 11 Marzo 2015 - Rossella Talia, pres. - Maria Antonietta Ricci, rel. – Dario Bernardi, giudice.
Istruttoria prefallimentare – Prova del credito del ricorrente – Fattura – Insufficienza - Espletamento attività istruttoria – Inammissibilità. Istruttoria prefallimentare – Legittimazione del ricorrente – Presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento – Esistenza altri debiti verso terzi – Irrilevanza.
Tenuto conto della circostanza che per la Suprema Corte, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l’espletamento di attività istruttoria, la produzione della sola fattura da parte dell’istante non è sufficiente a ritenere quest’ultimo legittimato a proporre istanza di fallimento (nel caso di specie la fattura non risultava pervenuta presso la società nei cui confronti veniva richiesta la dichiarazione di fallimento, né registrata nelle scritture contabili di detta società). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).
(Vedasi Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23.01.2013 in questa rivista)
L'esistenza di altri ingenti debiti verso soggetti terzi, ricavabile dalla lettura del bilancio della società, è presupposto che va valutato distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell’istante, dal momento che il primo rileva ai fini della valutazione dell’insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del creditore istante, presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).