Tribunale di Firenze – Concordato preventivo: in sede di raffronto con la liquidazione giudiziale , al fine di escluderne la minor convenienza, occorre tener conto delle azioni di responsabilità esperibili nel corso di quella.

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Data di riferimento: 
08/01/2025

Tribunale di Firenze, Sez. V civ. Concorsuale,08 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel.Cristian Soscia, Giud. Rosa Selvarolo.

Concordato preventivo – Valutazione da eseguirsi in termini di convenienza della proposta e del piano - Confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale - Azioni revocatorie o risarcitorie esperibili in quella sede – Necessaria considerazione.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo in continuità, il disposto dell'art. 84, primo comma, C.C.I. al fine che risulti proponibile (come anche l'art. 112, terzo comma, C.C.I. a fini omologatori nel caso di opposizione da parte di un creditore che ne eccepisca la convenienza) presuppone la necessità dell'effettuazione di un confronto tra le due alternative – concordato e liquidazione giudiziale – ed in particolare tra l’ipotesi della continuità aziendale e quella della cessazione dell’attività medesima, con l’aggiunta, nell’ambito della procedura liquidatoria, come da previsione dell'art. 87, primo comma, lettera h), C.C.I. e come da contenuto della relazione del commissario giudiziale ex art. 105, secondo comma, C.C.I., di quanto realizzabile dall’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli organi sociali. Anche laddove si ravvisi il compimento di atti gestori passibili di risultare forieri di una qualche responsabilità economica da parte in particolare degli amministratori (consistenti ad esempio, come nello specifico, nell'erogazione di finanziamenti alla società controllante e nella mancata riscossione di crediti quando la crisi finanziaria risultava essere già in stato avanzato) che abbiano aggravato il passivo della società ricorrente arrecando conseguentemente un pregiudizio al ceto creditorio, ciò può, non comportare per ciò stesso una condizione di minore convenienza della proposta laddove questa si dimostri, ciò nonostante, comunque più conveniente tenuto conto anche della maggiore celerità con cui i creditori possono soddisfare le proprie ragioni di credito, circostanza anche questa da tenersi in considerazione in sede di raffronto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32603/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Firenze-sulle-azioni-risarcitorie-ed-il-confronto-con-l%E2%80%99alternativa-della-liquidatoria

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza