Corte di Cassazione (2223/2025) - Dichiarazione di fallimento: la contestazione circa la non ricorrenza della condizione di procedibilità di cui all'art 15, comma 9, L. F. non può essere sollevata, per la prima volta, in sede di reclamo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2025, n. 2223 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Dichiarazione di fallimento – Giudizio di reclamo - Non ricorrenza della condizione di procedibilità ex art. 15, comma 9, L.F. – Improponibilità di una contestazione sul punto per la prima volta in quella sede.
La condizione di cui all’art. 15, nono comma l. fall. (debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro) va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare; ne consegue che non sono rilevanti documenti (nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall.) con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.” (Principio di diritto) [non è infatti ammissibile, cosi la Corte ha precisato, che, invocando una più superficiale e malintesa lettura del principio pienamente devolutivo del giudizio di reclamo, il reclamante possa sottoporre a controllo non tanto un elemento sostanziale di fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, L.F., la qual cosa risulta possibile fare anche in detta sede, bensì un riscontro processuale di procedibilità, pienamente emerso dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dallo stesso in quella prima occasione non contraddetti pur avendo avuto gli strumenti per farlo (in particolare, come nello specifico, sottraendosi dal partecipare al contraddittorio avanti al tribunale)]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
[in tema di modalità in prossimità della pronuncia in cui deve svolgersi l'accertamento dell'esposizione debitoria complessiva del soggetto fallendo al fine dell'accertamento della ricorrenza del presupposto ex art 15, comma 9, L.F. come richiesto per procedere alla dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 14 Novembre 2017, n. 26926 https://www.unijuris.it/node/4374 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 marzo 2016 n. 5377 https://www.unijuris.it/node/3656; circa il suo suo costituire condizione non oggetto di onere probatorio ma riscontrabile d'ufficio da parte del tribunale: Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2018, n. 16683 https://www.unijuris.it/node/4807].