Corte di Cassazione (1441/2025) Accertamento anche d’ufficio a cura del tribunale del limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall.

Cassazione civile, sez. I, 21 Gennaio 2025, n. 1441. Pres. Ferro. Est. Abete.
FALLIMENTO - Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento -ed accertamento a cura del tribunale
Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze. (massima ufficiale)
[Cfr in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2021, n. 17216 – https://www.unijuris.it/node/5690 con la richiamata Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2018, n. 16683 - https://www.unijuris.it/node/4807 ]