Corte d'Appello di Venezia – Fallimento in estensione di una supersocietà di fatto e per ripercussione dei suoi soci: irrilevanza della presentazione da parte di quelli di una domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi.

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 03 marzo 2025 – Pres. Guido Santoro, Cons. Rel. Francesco Petrucco Toffolo, Cons. Gabriella Zanon.
Fallimento in estensione di una supersocietà di fatto – Riscontro da parte del giudice della sua esistenza e del suo essere insolvente – Presupposti necessari – Fondamento.
Fallimento in estensione di una supersocietà di fatto – Accertamento del fallimento per ripercussione di una sua socia illimitatamente responsabile – Presentazione da parte di quella di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione negoziata della crisi – Irrilevanza – Iniziativa non comportante preclusione - Ragione sottostante.
Il fallimento della supersocietà di fatto cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, degli altri suoi soci, per cui l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia della sua esistenza, sia della sua insolvenza posto che all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere quella che la riguarda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’accertamento del fallimento per ripercussione di una società di capitali quale socia illimitatamente responsabile di una supersocietà di fatto a sua volta dichiarata fallita in estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5, L.F. non è impedito, in considerazione di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, C,C.I., dalla presentazione da parte di quella società di una domanda di accesso a strumenti di regolazione negoziata della crisi ex art. 44 C.C.I., ciò in quanto l’eventuale dichiarazione di fallimento della stessa consegue in via automatica a quella della supersocietà, ai sensi dell’art. 147, comma 1, L.F., senza necessità di un autonomo accertamento del suo stato di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-3-marzo-2025-pres-santoro-est-toffolo
[in tema di accertamento nei suoi elementi costitutivi dello stato di insolvenza di una società di persone, di fatto o irregolare, come ritenuta esistente, di cui abbia fatto parte una società già dichiarata fallita e di conseguente dichiarazione di fallimento della stessa e, in estensione, per ripercussione, dei suoi soci, illimitatamente responsabili, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712 https://www.unijuris.it/node/5580; in tema di differenza tra società di fatto e holding di fatto quanto ai presupposti richiesti per per ritenerle rispettivamente sussistenti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784 https://www.unijuris.it/node/6781; Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2023, n. 36378 https://www.unijuris.it/node/7546 e quanto in particolare a quelli richiesti nel primo caso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903 https://www.unijuris.it/node/5332].