Corte di Cassazione (23906/2023) Ai fini dell'applicabilità del disposto dell'art. 10 L.F. nei confronti dell'imprenditore che asserisca di aver cessato l'attività da oltre un anno fa fede solo la data di cancellazione dal registro delle imprese.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 22/11/2023 - 11:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 agosto 2023, n. 23906 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.
Imprenditore che asserisca di aver cessato l'attività – Fallibilità ex art. 10 L.F. - Rilevanza da riconoscersi alla data di cancellazione dal registro delle imprese – Impossibilità per lo stesso di dimostrare essere la cessazione avvenuta in un momento precedente – Fondamento.