Tribunale di Massa – Liquidazione giudiziale: presupposti per l'apertura della procedura. Possibilità, nel caso sia stata la società debitrice “in proprio” a richiederla, che la stessa formuli una seconda istanza di liquidazione “di gruppo”.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/07/2023

Tribunale di  Massa, Ufficio Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa, 10 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Domenico Provenzano, Rel. Alessandro Pellegri, Giud. Luisa Pinna.

Società costituita nelle forme previste dal Codice civile – Assoggettabilità a liquidazione giudiziale – Qualità di impresa commerciale – Presupposto richiesto - Acquisto di tale identità in forza di quanto previsto dallo statuto – Non necessità dell'effettivo esercizio di una attività di quel tipo – Differenza rispetto all'impresa individuale – Possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I. - Ulteriore condizione richiesta - Modalità di riscontro.

Liquidazione giudiziale – Stato di insolvenza – Presupposto richiesto - Perametri dai quali desumerne la ricorrenza – Imputabilità all'imprenditore del verificarsi del dissesto -   Irrilevanza.

Liquidazione giudiziale – Apertura richiesta “in proprio” dal debitore  - Avvenuta statuizione del giudice al riguardo – Proposizione contestuale da parte del debitore di istanza di liquidazione “di gruppo” - Ammissibilità – Fondamento.

Le società costituite nelle forme previste dal Codice Civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, stante che è lo statuto a identificarle come tali, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale in quanto nel caso dell'impresa non collettiva è solo da quel momento che  è possibile stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. Quanto ai requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14/2019 ai fini dell'assoggettabilità di un'impresa commerciale alla procedura di liquidazione giudiziale, quello di cui all'art. 3), costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell’istanza ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o a quello dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all’apertura di liquidazione giudiziale; pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità di addivenire, anche dopo la proposizione da parte della società debitrice di una domanda di liquidazione giudiziale “in proprio” e dopo che il giudice abbia statuito su di essa, alla proposizione da parte della stessa di una seconda domanda volta all'apertura, ai sensi dell'art. 287 C.C.I., di una liquidazione giudiziale “di gruppo”, va sottolineato che il Legislatore, con l’obiettivo di favorire la liquidazione unitaria, ha previsto che all’apertura della liquidazione unitaria di gruppo si possa pervenire anche a seguito della proposizione di ricorsi separati ed anche in successione cronologica, essendo del tutto irrilevante come all’apertura della liquidazione unitaria si pervenga, ossia a mezzo della proposizione di un ricorso unitario o di diversi ricorsi. Il favor del Legislatore rispetto all'apertura di una procedura unitaria si estende al punto che il comma 5 di detto articolo prevede che: “Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa” e ciò conferma tale assunto tant'è che l’inclusione di un’impresa del gruppo nella procedura unitaria di liquidazione giudiziale può avvenire anche in un momento successivo all’apertura della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-massa-10-luglio-2023-pres-provenzano-est-pellegri

[con riferimento alla prima massima e  al presupposto dello svolgimento di un'attività commerciale richiesto per l'assoggettabilità a fallimento, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2016, n. 25730 https://www.unijuris.it/node/3961, e in tema di requisiti di fallibilità: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 febbraio 2018 n. 3158 https://www.unijuris.it/node/4219; con riferimento alla seconda massima: Corte   Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2018 n. 29913 https://www.unijuris.it/node/4501; Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087 https://www.unijuris.it/node/6178 e Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2022, n. 5856 https://www.unijuris.it/node/6108].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza