Corte di Cassazione (23896/2023) - Il fallimento di un'associazione non riconosciuta non comporta quello per ripercussione di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Cass., Sez. 1, 4 agosto 2023, n. 23896, Pres. Cristiano, Est. Vella
Dichiarazione di fallimento di un associazione non riconosciuta – Possibile estensione ai soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa - Esclusione – Fondamento.
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell’associazione non riconosciuta non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall’attività negoziale così posta in essere. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-agosto-2023-n-23896-pres-cristiano-est-vella
[Cfr in questa rivista: Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 07 giugno 2023 (data della pronuncia) - https://www.unijuris.it/node/7208 ]